CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L. 431/1998.
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Avvisi
BANDO PER LA CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI PER L’ABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO, AI SENSI DELL’ART. 11 DELLA L. 431/1998 E DELL’ART. 6 DELLA L.R. 6/2003.

COMUNE DI TARVISIO
BANDO PER LA CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI PER L’ABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO, AI SENSI DELL’ART. 11 DELLA L. 431/1998 E DELL’ART. 6 DELLA L.R. 6/2003.
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Art. 1
Finalità
I contributi previsti dal presente bando hanno la finalità di fornire un supporto economico alle famiglie che si trovano nell’impossibilità di sostenere l’onere del pagamento del canone di locazione (al netto degli oneri accessori).
Al finanziamento dei contributi concorrono le risorse economiche del Ministero dei Lavori Pubblici. della Regione Friuli Venezia Giulia e del Comune di Tarvisio.
Art. 2
Destinatari e requisiti per l’ammissione ai contributi
Possono beneficiare dei contributi i titolari di un contratto di locazione per abitazione principale, regolarmente registrato, in possesso dei requisiti di seguito indicati.
Requisiti soggettivi
1) Avere la residenza anagrafica nel Comune di TARVISIO;
2) Avere la cittadinanza italiana o di Stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino di uno stato non aderente all'Unione Europea è ammesso se è in possesso della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno almeno biennale rilasciato per l’esercizio di una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 286/1998 e dell’art. 27 della L. 189/2002);
3) Essere titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato.
Possono essere accolte anche le domande presentate dall’ex coniuge o dal vedovo/a del titolare del contratto che dimostrino di pagare regolarmente l’affitto.
4) L’immobile locato, di proprietà sia pubblica che privata, non deve essere incluso nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in villa), A/9 (Castelli palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
5) Essere in regola con il pagamento del canone di locazione del 2007;
6) Non aver beneficiato delle detrazioni ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in favore di conduttori di alloggi locati a titolo di abitazione principale previste dall’art. 10, comma 2, della L. 431/1998;
7) Non essere titolari dei diritti di proprietà su un qualsiasi alloggio ubicato nel territorio nazionale adeguato alle necessità del proprio nucleo familiare. Si intende adeguato l’alloggio avente un numero di vani, esclusa la cucina e gli accessori, uguale o superiore al numero dei componenti la famiglia aumentato di uno e in caso di proprietà di più alloggi si sommano i vani di proprietà o i vani teoricamente corrispondenti alla quota di comproprietà di ogni singolo alloggio. Tali requisiti devono essere posseduti da tutti i componenti del nucleo familiare;
Requisiti reddituali
8) Avere un nucleo familiare con un I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica di cui al D.Lgs. 109/1998 e successive modificazioni e integrazioni) non superiore a € 31.130,00.=;
9) Avere un nucleo familiare con un I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore o uguale a € 11.150,00.= e l'incidenza del canone di locazione (al netto degli oneri accessori) rispetto al valore I.S.E. non inferiore al 14%;
ovvero
avere un nucleo familiare con un I.S.E.E. (indicatore della situazione economica equivalente) inferiore o uguale a € 16.420,00.= e l'incidenza del canone di locazione (al netto degli oneri accessori) rispetto al valore I.S.E. non inferiore al 24%;
10) Per i nuclei composti da un solo componente, gli indicatori I.S.E.E. di cui al punto 9) saranno innalzati del 20% e, pertanto, saranno pari, rispettivamente, a € 13.380,00.= e € 19.704,00.=;
11) Per i nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica, come specificate all’art. 3 del presente bando, la soglia I.S.E. di cui al punto 8) è determinata in € 34.243,00.=.
Per nucleo familiare s’intende quello composto dal richiedente, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 223/89 e dei soggetti considerati a suo carico ai fini dell’I.R.P.E.F..
I requisiti, di cui al presente articolo, che devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando, saranno dichiarati dall'interessato (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.02.2000) nella domanda di richiesta di contributo, redatta sull'apposito modello.
Art. 3
Nuclei familiari in situazione di particolare debolezza sociale o economica
Per nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica che possono beneficiare dell’innalzamento del limite I.S.E. di cui al precedente articolo si intendono:
a) anziani: le persone singole o i nuclei familiari composti da non più di due persone delle quali almeno una abbia compiuto sessantacinque anni;
b) giovani coppie: con o senza prole, quelle i cui componenti non superino entrambi i trentacinque anni di età;
c) soggetto singolo con minori a carico: quello il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori conviventi a carico del richiedente;
d) disabili: i soggetti di cui all’art. 3 della L. n. 104/1992 (legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
e) famiglie in stato di bisogno: quelle con una situazione economica I.S.E.E., ai sensi del D.Lgs. n. 109/1998, non superiore a € 4.100,00.= se formate da un solo soggetto, ovvero non superiore a € 4.650,00.= se composte da due o più soggetti;
f) famiglie monoreddito: quelle composte da più di una persona e il cui indicatore I.S.E.E. risulti determinato da un solo componente del nucleo familiare;
g) famiglie numerose: quelle il cui nucleo familiare comprende figli conviventi a carico del richiedente in numero non inferiore a tre;
h) famiglie con anziani a carico: quelle in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia compiuto sessantacinque anni di età e sia a carico del richiedente;
i) soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto o di provvedimenti di rilascio emessi da enti pubblici o da organizzazioni assistenziali: quelli nei cui confronti sia stata emessa una sentenza definitiva di sfratto o un provvedimento di rilascio dell’alloggio da parte di un ente pubblico o da un’organizzazione assistenziale, emesso dal legale rappresentante dell’Ente, non motivati da situazioni di morosità o da altre inadempienze contrattuali;
j) emigrati: i cittadini emigrati dal Friuli Venezia Giulia o già residenti negli ex territori italiani passati alla repubblica socialista federativa di Jugoslavia in seguito al trattato di pace del 1947 e agli accordi di Osimo, che dai Paesi di emigrazione, dopo una permanenza non inferiore a cinque anni, hanno fatto definitivo ritorno in Regione da non più di due anni (art. 2, comma 1, della L.R. n. 7/2002).
Art. 4
Determinazione del contributo
L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone con i seguenti criteri:
1) per i nuclei familiari con un I.S.E.E. inferiore o uguale a € 11.150,00.=:
il contributo sarà calcolato sulla quota di affitto (al netto degli oneri accessori) eccedente il 14% del valore I.S.E. fino ad un importo massimo di € 3.100,00.=;
2) per i nuclei familiari con un I.S.E.E. inferiore o uguale a € 16.420,00.=:
il contributo sarà calcolato sulla quota di affitto (al netto degli oneri accessori) eccedente il 24% del valore I.S.E. fino ad un importo massimo di € 2.325,00.=;
Per i nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica come definiti al precedente art. 3 e che non beneficino dell’innalzamento del limite I.S.E., previsto al punto 11 dell’art. 2, il contributo da assegnare sarà incrementato fino ad un massimo del 25% e comunque non potrà eccedere i limiti indicati ai punti 1) e 2) e i canoni effettivamente versati.
Qualora i fondi assegnati dalla Regione non consentano di soddisfare tutte le richieste, i contributi saranno proporzionalmente ridotti.
Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo agli aventi diritto entro i 60 giorni successivi all’erogazione del finanziamento da parte della Regione Friuli Venezia Giulia.
Art. 5
Modalità di presentazione delle domande
Le domande devono essere redatte su apposito modulo, in carta semplice senza marca da bollo, che sarà messo disposizione dei cittadini presso:
- sito Internet comunale (www.comune.tarvisio.ud.it)
I cittadini interessati possono richiedere chiarimenti e assistenza per la compilazione della domanda presso le seguenti sedi:
- Ufficio Segreteria e Affari Generali del Comune di Tarvisio, via Roma n. 3 (apertura dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e il lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 17.30).
Le domande dovranno essere presentate dal 25 FEBBRAIO al 31 MARZO 2008 compresi esclusivamente presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Tarvisio (via Roma n. 3) con il seguente orario: dal lunedì al venerdì 10.00 – 13.00 e il lunedì e mercoledì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.30, o per posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno che deve essere spedita al Protocollo del Comune entro e non oltre il termine previsto dal bando (farà fede la data del timbro postale).
Alle domande dovrà essere allegata la seguente documentazione
a) Copia delle ricevute di pagamento (anche bancarie) dei canoni di locazione per l’anno 2007;
b) Copia del contratto di locazione, regolarmente registrato;
c) Copia dell’attestazione I.S.E.E. in corso di validità;
d) Copia della certificazione rilasciata dalle competenti Amministrazioni che attesti lo stato di disabilità;
La documentazione, ad eccezione di quella indicata alla lettera d) può essere presentata con la formula dell’autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo la normativa vigente.
Ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 403/98 spetta all’Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. A tal fine l’Amministrazione comunale può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 496 del Codice Penale e dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, l’Amministrazione comunale provvederà alla revoca del beneficio concesso, che dovrà essere restituito gravato degli interessi legali.
Art. 6
Esclusioni
Saranno escluse tutte quelle domande ove il richiedente:
a) non sia in possesso dei requisiti previsti dal presente bando;
b) abbia un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente;
c) abbia presentato domanda oltre il termine previsto dal bando;
d) abbia stipulato un contratto di Edilizia Residenziale Pubblica locato a canone sociale agevolato.
Art. 7
Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/98, al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, alla L.R. 6/2003, al Regolamento di esecuzione dell’art. 6 della L.R. 6/2003 approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 393 del 18 dicembre 2006.
Dalla residenza municipale, 22/02/2008
Il Dirigente dell’Area Amministrativa
f.to dott. Federico VARUTTI



