ALIQUOTE ICI ANNO 2008 : Informativa relativa alle aliquote e detrazioni applicabili per l'anno 2008
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Informativa relativa alle aliquote e detrazioni applicabili per l'anno 2008
COMUNE DI TARVISIO
Servizio Tributi ed Entrate
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
ICI – ANNO 2008
Con atto deliberativo C. C. nr. 8 del 06.02.2008 sono state fissate le aliquote ICI per l’anno 2008 nelle seguenti misure:
a) Aliquota ordinaria
aliquota di ordinaria applicazione per i fabbricati e le aree fabbricabili salvo quanto previsto dalle lettere b) e c), nella misura del 7 (sette virgola zero) per mille;
b) Aliquota ridotta
aliquota ridotta, nella misura del 5,5 (cinque virgola cinque) per mille, da applicarsi nei confronti delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti in questo Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché nei confronti dei casi di estensione come previsti dall' art.4 del Regolamento Comunale sull’ICI.
- Sono assoggettate alla medesima aliquota (5,5 per mille) anche le pertinenze all'abitazione principale così come definite dall'art.3 del Regolamento Comunale sull' ICI comprese le pertinenze relative ad immobili equiparati all'abitazione principale ed indicati all'art. 4 del medesimo regolamento;
Ai sensi dell’ art. 4 del Regolamento Comunale I.C.I. solo riguardo all’applicazione dell’aliquota ridotta ESCLUSA LA DETRAZIONE sono equiparate all’abitazione principale:
- l’abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 2° grado, che la occupano quale loro abitazione principale
- due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso, l’equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione. In questo caso la rendita sulla quale fare riferimento dovrà essere quella presunta da determinarsi in considerazione delle nuove caratteristiche del fabbricato in seguito alle modifiche effettuate
- l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore.
- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
c) Aliquota differenziata per immobili produttivi
aliquota agevolata da applicarsi nella misura del 5 (cinque) per mille per gli immobili utilizzati come insediamenti produttivi così come previsto dall'art. 6 del Regolamento Comunale sull'ICI, intesi quelli dove viene esercitata un’attività ed iscritti al catasto urbano nelle categorie D (da D1 a D12), B (da B1 a B8), C1 (negozi), C3 (Laboratori per arti e mestieri) ed A10 (Uffici e studi privati)
DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE:
Per il contribuente che adibisce l'immobile a dimora abituale e con residenza anagrafica, è prevista una detrazione ordinaria di euro 200,00.= deliberata dal Comune in rapporto ai mesi di effettivo utilizzo. Oltre a questa, la Finanziaria 2008 ha previsto una ulteriore detrazione pari all'1,33 per mille da calcolare sulla base imponibile, che è applicabile a prescindere dal reddito del contribuente e per un importo massimo di 200 euro; da tale agevolazione sono escluse le case di lusso, le ville ed i castelli (categorie catastali A1, A8 Eed A9). Nella determinazione della base imponibile sulla quale calcolare l’ulteriore detrazione deve essere incluso il valore dell’abitazione principale e delle sue eventuali pertinenze.
SCADENZA PAGAMENTI:
la prima rata, pari al 50% dell'imposta dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno 2008.
La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre 2008 (non più il 20) a saldo dell' imposta dovuta per l' intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre 2008 (non più il 20) a saldo dell' imposta dovuta per l' intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
Il pagamento dell’imposta dovuta complessivamente per l’intero anno può essere effettuato in unica soluzione entro il 16 giugno sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate per l’anno in corso.
Non si fa luogo al versamento o non si effettua il rimborso se l’imposta totale da versare per l'intero anno è uguale od inferiore a € 3,00.=
Il Pagamento potrà essere eseguito a mezzo concessionario: Equitalia Udine Spa oppure utilizzando il modello F24.
ULTERIORI INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI SUL SITO WEB DEL COMUNE DI TARVISIO www.comune.tarvisio.ud.it OPPURE DIRETTAMENTE PRESSO L’UFFICIO TRIBUTI TEL.0428/2980 INT.115 O 117.



