L.R.11/2015, L.R. 3/2018 - ATTINGIMENTO ACQUE SUPERFICIALI IN ZONA MONTANA - AVVISO PER LA REGOLARIZZAZIONE
L.R.11/2015, L.R. 3/2018 attingimento di acque superficiali, in zona montana, a mezzo dispositivi fissi.
Avviso per la regolarizzazione delle posizioni.
AVVISO IMPORTANTE
Si informa che in data 15 febbraio 2018 è entrata in vigore la L.R: 6 febbraio 2018 n.3 “Norme urgenti in materia di ambiente, di energia, di infrastrutture e di contabilità” pubblicata sul BUR n.7 del 14 febbraio 2018.
In particolare si richiama all’attenzione l’art. 16, comma 1 il quale prevede che “ L'attingimento di acque superficiali a mezzo di dispositivi fissi di cui all' articolo 40, comma 2, della legge regionale 11/2015 , esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è soggetto ad autorizzazione in sanatoria rilasciata dal Comune, previa presentazione dell'istanza di sanatoria entro il 31 dicembre 2018. In tal caso non si applica la sanzione prevista dall' articolo 56, comma 12, della legge regionale 11/2015 “.
ESTRATTO DELLA L.R. 3/2015
Art. 40
(Attingimento di acque superficiali)
1. L'attingimento di acque superficiali a mezzo di dispositivi mobili o semifissi è autorizzato dall'ente competente per classe di corso d'acqua, per la durata massima di un anno, a condizione che:
a) il prelievo abbia carattere di provvisorietà e sia di durata temporale limitata e definita;
b) la portata dell'acqua attinta non superi i 50 litri al secondo e, comunque, i 300.000 metri cubi all'anno;
c) non sia alterato il profilo dell'alveo, non siano intaccati gli argini e non siano pregiudicate le difese del corso d'acqua, nonché sia rispettato il DMV;
d) non siano alterate le condizioni del corso d'acqua con pericolo per le utenze esistenti.
2. L'attingimento di acque superficiali, in zona montana, a mezzo di dispositivi fissi è autorizzato dai Comuni, per la durata massima di cinque anni, per prelievi non superiori a 2 litri al secondo, alle condizioni di cui al comma 1, quando è al servizio di:
a) rifugi alpini o malghe;
b) edifici isolati non adibiti ad attività economiche e privi di strutture acquedottistiche